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Ordinanza — n. 31648/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenge and manifestly unfounded prescription argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31648/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a lower court ruling that had partially acquitted him of theft charges based on prescription. The court rejected the first ground as too generic and the second as manifestly unfounded because prescription cannot be raised for the first time in a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as raising prescription for the first time at this stage violates the principle that non-punishment causes must be examined before final judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds prescription of criminal action generic challenge of motivation Art. 129 code of criminal procedure imputazione di furto furto di lieve entità aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
«L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
«L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale, conforme in punto di responsabilità, che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRACCHI DAVIDE nato a TORINO il 01/12/1962 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di PETRACCHI DAVIDE per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., ha dichiarato il non doversi procedere in ordine ai fatti antecedenti al 9 dicembre 2014, perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando la sentenza nel resto; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con memoria depositata in data 19 maggio 2023, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso ed ha meglio lumeggiato le ragioni a sostegno del secondo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione, è generico per difetto di specificità, in quanto fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, tale da rendere particolarmente disagevole la lettura e da escludere una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Rv. 259063), e, comunque, non consentito in questa sede, poiché costituito da doglianze dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale probatorio, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale, conforme in punto di responsabilità, che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794 (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale si insta per la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, decorsa dopo la sentenza di appello, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo il quale:

«L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266), come nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consi