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Ordinanza — n. 31647/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for theft and forgery due to procedural inadmissibility and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31647/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carmelo Passalacqua inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and forgery based on three grounds, including alleged violations of evidence rules and sentencing principles. The court rejected these arguments, citing established precedents that such procedural violations do not render judgments void and that the lower court correctly assessed the severity of the damage and the defendant's culpability.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 533 cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 62-bis c.p. The court holds that appeals based on violations of evidence evaluation rules or sentencing principles are inadmissible when such violations are not provided for as grounds for nullity, and that appellate courts must apply specific criteria regarding the economic value of damage to grant mitigating circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evidence evaluation rules mitigating circumstances theft procedural nullity requirements criminal conviction appeal imputazione di furto furto di lieve entità prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
533 dello stesso codice poiché l'inosservanza delle suddette disposizioni non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.
Art. 192 cod. proc. pen.
280027), secondo cui è inammissibile la deduzione della violazione delle regole di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art.
Art. 533 cod. proc. pen.
ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice poiché l'inosservanza delle suddette disposizioni non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
3 e 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso il principio di diritto, cui il giudice censurato si è fedelmente attenuto (cfr.
Art. 62-bis c.p.
3 e 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
art. 192 cod. proc. pen
280027), secondo cui è inammissibile la deduzione della violazione delle regole di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 62-bis c.p
3 e 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. Unite Filardo, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020
Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022
Conf. Sent. n. 792 del 1989
Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA CARMELO nato a CATANIA il 01/01/1986 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; )11

RITENUTO IN FATTO

- che PASSALACQUA CARMELO propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 13 luglio 2022, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di cui agli arti. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso a Catania il 6 agosto 2013);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, già di per sé non consentito in virtù del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Filardo (Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), secondo cui è inammissibile la deduzione della violazione delle regole di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice poiché l'inosservanza delle suddette disposizioni non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.

c) cod. proc. pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale, è manifestamente infondato, posto che <<In tema di prova penale, il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo» (Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Rv. 282795; conf. Conf.: Sent. n. 792 del 1989, Rv. 180247) (come nel caso che occupa, in cui l'impronta digitale palmare, riscontrata sulla porta della camera da letto della abitazione della parte offesa, costituiva una vera e propria fotografia dell'intero palmo della mano dell'autore del fatto, corrispondente al palmo della mano dell'imputato, tanto più che le accertate corrispondenze erano in numero molto superiore a 17 punti caratteristici, cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso il principio di diritto, cui il giudice censurato si è fedelmente attenuto (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res" (Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Rv. 260201); - che il terzo motivo è generico, non consentito in questa sede e manifestamente infondato, posto che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti ex art. 62-bis c.p., non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), e tenuto conto che vengono in rilievo, in ogni caso, insindacabili apprezzamenti in fatto, nell'ipotesi al vaglio congruamente giustificati (vedasi pag. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha valorizzato le particolari modalità e circostanze del fatto, l'elevata intensità del dolo e la personalità dell'imputato, caratterizzata da una particolare professionalità e spregiudicatezza); - ritenuto, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere este