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Ordinanza — n. 31646/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft of electricity, upholding aggravated recidivism and lack of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31646/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Licandro inadmissible, confirming his conviction for theft of electricity and aggravated recidivism. The appellant argued that the act did not meet the threshold for the specific aggravating circumstance and requested generic mitigating circumstances to outweigh the recidivism. The court rejected these claims, citing established case law that flying wires constitute fraud and noting that the law prohibits balancing generic mitigating factors against recidivism in this context.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; Art. 69, comma 4 cod. pen.; In cases of electricity theft via flying wires, the act constitutes the aggravated offense of theft, and generic mitigating circumstances cannot be granted when recidivism is present due to statutory prohibitions on favorable balancing.

Parole chiave

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theft of electricity flying wires aggravated recidivism generic mitigating circumstances statutory prohibition criminal appeal inadmissible appeal furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Art. 69, comma 4 cod. pen.
256190); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, è manifestamente infondato, posto che il divieto di legge, ex art. 69, comma 4, cod.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
pen., impediva un più favorevole bilanciamento delle dette circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019
(Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep.
Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012
278307), posto che <<tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, dell'impianto, quantomeno per distacco dei fili conduttori» (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICANDRO MAURIZIO nato a CATANIA il 30/05/1974 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna inflitta a LICANDRO MAURIZIO per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Catania il 7 novembre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, volto a censurare l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art.625, comma 1, n. 2 cod. pen., e di conseguenza la mancanza di condizione di procedibilità del reato in ipotesi di derubricazione, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica. (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 06/02/2020, Rv. 278307), posto che <<tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, dell'impianto, quantomeno per distacco dei fili conduttori» (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep. 31/05/2013, Rv. 256190); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, è manifestamente infondato, posto che il divieto di legge, ex art. 69, comma 4, cod. pen., impediva un più favorevole bilanciamento delle dette circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pres