Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31644/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to improper fact-based complaints and failure to cite sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31644/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's confirmation of criminal liability involved a distortion of evidence and that the sentencing treatment was flawed. The court rejected these claims because the first argument constituted impermissible factual complaints barred in cassation review, while the second argument regarding sentencing was not properly raised as a specific ground of appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain mere complaints on facts or fail to cite specific grounds of appeal previously required.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility factual complaints barred sentencing argument omission criminal liability confirmation court costs and fine motivi di cassazione principio della doppia incriminazione rivalutazione medica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U del 14.7.2022, Sacchettino, dep. il 12.1.2023, n. 877/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORE ALESSANDRO nato a MODICA il 12/10/1994 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Migliore Alessandro ricorre avverso la sentenza del 15.12.2021 con cui la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585 comma 1, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità penale frutto di evidente travisamento della prova non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che sono volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna che fondano l'affermazione di responsabilità su una pluralità di elementi desunti sia dalla deposizione della persona offesa che da altre testimonianze (oltre che dalle certificazione medica).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 4 e 5), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, e dallo stesso atto di appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile, non risultando esplicitate le ragioni poste a sostegno delle richieste conclusive rassegnate genericamente nella memoria in atti (cfr. Sez. U del 14.7.2022, Sacchettino, dep. il 12.1.2023, n. 877/2023, che in motivazione ha affermato che in relazione al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile e risarcitoria fornendo un utile contributo alla decisione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere este