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Ordinanza — n. 31643/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest regarding suspended sentence and inadmissible grounds for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31643/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim of incompetence due to a more serious crime. The defense argued for a reclassification under Article 612, but the Court found no interest in the appeal since the defendant did not request a suspended sentence before the lower court. Furthermore, the appeal was barred because it challenged the appellate judgment on grounds of inadequate reasoning, which is not permitted for crimes tried by the peace judge.

Regesto Legislator

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Art. 612, comma 2 cod. pen.; Art. 568, comma 4 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen. - An appeal to the Court of Cassation based on the existence of a more serious crime lacks interest if the benefit of a suspended sentence was not requested in the first instance, and appeals against peace judge rulings cannot be filed on grounds of inadequate reasoning.

Parole chiave

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lack of interest appeal suspended sentence request peace judge competence inadmissible reasoning grounds criminal procedure law minaccia difesa penale perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 612, comma 2 cod. pen.
- che il primo motivo, che eccepisce la mancata riqualificazione giuridica del fatto nel più grave delitto di cui all'art. 612, comma 2 cod.
Art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
279448); beneficio che il ricorrente non ha dimostrato di avere chiesto al giudice di pace: donde, la carenza di interesse della doglianza (art. 568, comma 4, cod.
Art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.
d.lgs. n. 274/2000
d. Igs. n. 11/2018
art. 612, comma 2 cod. pen
- che il primo motivo, che eccepisce la mancata riqualificazione giuridica del fatto nel più grave delitto di cui all'art. 612, comma 2 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 25947 del 22/07/2020
Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE DATO MASSIMO nato a BARI il 02/12/1958 avverso la sentenza del 22/10/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; 77v

RITENUTO IN FATTO

- che DE DATO MASSIMO ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Bari in data 1.8 ottobre 2022, che, decidendo in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di pace per il delitto di cui agli artt. 81 e 612 cod. pen., commesso in danno di Festa Patrizia (in Bari fino all'il marzo 2019); - che con memoria in data 21 giugno 2023 il difensore della parte civile Festa Patrizia ha concluso insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e ha chiesto la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa nel giudizio di legittimità, come da nota spese allegata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che eccepisce la mancata riqualificazione giuridica del fatto nel più grave delitto di cui all'art. 612, comma 2 cod. pen., con consequenziale competenza a decidere del Tribunale in composizione monocratica, è generico, posto che, per la giurisprudenza di questa Corte, sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato che deduca l'incompetenza del giudice di pace rispetto al tribunale, ritenendo la sussistenza di un reato più grave, nella sola ipotesi in cui si invochi la concessione del beneficio della sospensione condizionale, escluso nel procedimento davanti al giudice di pace (Sez. 5, n. 25947 del 22/07/2020, Rv. 279448); beneficio che il ricorrente non ha dimostrato di avere chiesto al giudice di pace: donde, la carenza di interesse della doglianza (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.) - che il secondo ed il terzo motivo, che denunciano il vizio di motivazione, non sono consentiti in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che, invece, nulla è dovuto per le spese di parte civile, vuoi perché la memoria è tardiva (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308), vuoi perché non è stato offerto, tramite la memoria stessa, alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 27 giugno 2023 Il con