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Ordinanza — n. 31642/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for false declaration to public official; impossibility defense rejected as per settled case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31642/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the conviction for false declaration to a public official. The appellant argued the crime was impossible due to his specific circumstances under special surveillance measures. The court rejected this, citing established precedent that the offense is consummated merely by making false statements, regardless of the official's awareness.

Regesto Legislator

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Art. 496, Art. 49 comma 2 cod. pen.: The crime of false declaration to a public official regarding personal qualities is consummated by the act of lying itself; the defense of impossible attempt does not apply because the public official's awareness of the falsity is irrelevant to the completion of the offense.

Parole chiave

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false declaration public official impossible attempt defense personal identity lies consummated offense cassation inadmissibility falsa dichiarazione della parte falsità ideologica in documenti false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 496 cod. pen.
- che BEVILACQUA LEONARDO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. (fatto commesso a Roma il 3 marzo 2018);
Art. 49 comma 2 cod. pen.
- che BEVILACQUA LEONARDO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 496 cod.
art. 496 cod. pen
- che BEVILACQUA LEONARDO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 49788 del 05/06/2013
Sez. 4, n. 5822 del 12/12/1988
sulle proprie qualità personali» (Sez. 4, n. 5822 del 12/12/1988, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA LEONARDO nato a NOLA il 19/05/1988 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; 777- v7

RITENUTO IN FATTO

- che BEVILACQUA LEONARDO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. (fatto commesso a Roma il 3 marzo 2018);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- il proposto motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 496 e 49, comma 2 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la pacifica giurisprudenza di questa Corte, «Non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile in relazione alla fattispecie di false dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità personali, in quanto la lesione del bene della fede pubblica si realizza per il solo fatto di aver dichiarato il falso e indipendentemente dalla circostanza che il pubblico ufficiale sia consapevole o meno della falsità delle dichiarazioni medesime»(Sez. 5, n. 49788 del 05/06/2013, Rv. 257828);

«La figura del reato impossibile non trova applicazione nel reato di false dichiarazioni a P.U. sulle proprie qualità personali» (Sez. 4, n. 5822 del 12/12/1988, dep. 17/04/1989, Rv. 181075), come nel caso che occupa in cui il ricorrente, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di rientrare in casa alle ore 21:30, ha reso dichiarazioni mendaci sulla propria identità al pubblico ufficiale intervenuto per effettuare il controllo (vedasi pag. 2 - 3 della sentenza impugnata); - rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore JI Presid