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Ordinanza — n. 31638/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31638/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31638/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DASHA3 MIHAELA CRISTINA nato il 30/12/1983 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Dashaj Mihaela Cristina ricorre avverso la sentenza11.11.2022 con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui agii artt. 56, 624 e 625 n.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31638/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 e 625 n.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione della cancellazione censure procedurali motivi di cassazione procedura di ricusazione revoca dell'opposizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DASHA3 MIHAELA CRISTINA nato il 30/12/1983 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Dashaj Mihaela Cristina ricorre avverso la sentenza11.11.2022 con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui agii artt. 56, 624 e 625 n.

2) e 7). Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'inosservanza degli artt. 129 e 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, adducendo peraltro aspetti solo genericamente indicati ovvero ritenuti giustamente dal giudice di merito di per sé non rilevanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consiciliere estensore Il Presidente