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Ordinanza — n. 31632/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31632/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31632/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMMARO GIUSEPPE GIOVANNI BATTISTA nato a CORIGLIANO CALABRO il 10/03/1955 avverso la sentenza del 28/09/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che GAMMARO GIUSEPPE GIOVANNI BATTISTA propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo a più censure, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 28 settembre 2022, di conferma della condanna inflittagli, anche agli effetti civili, dal Giudice di Pace di Rossano per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen. (fatto commesso in danno di Bruno Alfonso in data 05/06/2016);

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 31632/2023 — snpen · Corte di Cassazione: - che il proposto motivo, nella parte in cui eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per mancata assunzione di prove decisive, è manifestamente infondato, vuoi perché nell'ordinanza del 14/01/2022 il giudice di prime cure aveva ritenuto superflua l'audizione del teste (Calabrò Natale), vuoi perché né all'udienza del 14/01/2022 né all'udienza dell'11/02/2022 è stata dedotta la nullità dell'ordinanza, avendone la difesa chiesto la semplice revoca; - che gli ulteriori rilievi, in esso sviluppati, dissimulano la censura del vizio di motivazione e, dunque, non sono consentiti in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Parole chiave

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corresponsabilità della vittima risarcimento del danno alla persona risarcimento del danno promessa del fatto di un terzo responsabilità personale lesioni conseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMMARO GIUSEPPE GIOVANNI BATTISTA nato a CORIGLIANO CALABRO il 10/03/1955 avverso la sentenza del 28/09/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che GAMMARO GIUSEPPE GIOVANNI BATTISTA propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo a più censure, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 28 settembre 2022, di conferma della condanna inflittagli, anche agli effetti civili, dal Giudice di Pace di Rossano per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen. (fatto commesso in danno di Bruno Alfonso in data 05/06/2016);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, nella parte in cui eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per mancata assunzione di prove decisive, è manifestamente infondato, vuoi perché nell'ordinanza del 14/01/2022 il giudice di prime cure aveva ritenuto superflua l'audizione del teste (Calabrò Natale), vuoi perché né all'udienza del 14/01/2022 né all'udienza dell'11/02/2022 è stata dedotta la nullità dell'ordinanza, avendone la difesa chiesto la semplice revoca; - che gli ulteriori rilievi, in esso sviluppati, dissimulano la censura del vizio di motivazione e, dunque, non sono consentiti in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pr