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Ordinanza — n. 31630/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of reasoning and new recidiva claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31630/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued the lower court lacked specific reasoning regarding his liability and failed to exclude recidiva, but the Court found the first complaint too generic and the second entirely new. Consequently, the appeal was rejected because it violated the principle of self-sufficiency and introduced fresh merit issues not raised in the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be self-sufficient and cannot introduce new grounds of merit or generic complaints lacking specific reference to the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint new grounds merit self-sufficiency principle recidiva exclusion furto di lieve entità furto aggravato tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013
Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLUCCI DONATO nato il 02/12/1977 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che CARLUCCI DONATO propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 11 gennaio 2022, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose, commesso in data 18 maggio 2015;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, è generico, constando di una mera doglianza di omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, senza alcuna indicazione specifica di quale ne fosse il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962), e scontando l'omessa considerazione del principio di diritto a tenore del quale il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione; infatti, I 'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976, dep. 1977, Rv. 135181), come nel caso di specie (cfr. pag. 2 — 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata esclusione della contestata recidiva, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'atto di appello depositato in data 30/12/2019 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Monopoli, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato che il ricorso de,ve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore