Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to generic grounds and lack of specific motivation defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Bilancia Francesco and Sedicina Maria inadmissible. The appellants argued for a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding the court's motivation, but the court found their complaints generic and lacking specific elements required by Article 581. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was logically sound and did not require consideration of every favorable element to deny generic mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: Appeals based on generic allegations of insufficient motivation are inadmissible if the contested decision is logically correct and the appellant fails to specify the exact grounds for the defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BILANCIA FRANCESCO nato a BARI il 17/12/1961 SEDICINA MARIA nato a BARI il 25/06/1975 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Bilancia Francesco e Sedícina Maria ricorrono avverso la sentenza del 6.12.21 con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen., così come derubricato dal giudice di primo grado. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso del Bilancia, con cui si denuncia l'inosservanza dell'art, 129 cod. proc. pen. e relativo vizio di motivazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso della Sedicina, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante del risarcimento del danno e delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata in cui si spiega tra l'altro che non vi è stato il risarcimento del danno circostanza rispetto alla quale il ricorso non contro-deduce nulla di specifico) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Inoltre, il motivo è manifestamente infondato, perché la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Conspf? liere estensore .51 Il