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Ordinanza — n. 31627/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic recidivism argument violating mandatory judicial reasoning requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31627/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding recidivism under Article 99, paragraph 4 of the Penal Code, claiming the judgment lacked sufficient factual comparison. The court rejected this, ruling the appeal was generic and failed to critically engage with the appellate court's detailed reasoning regarding the appellant's repeated property crimes and social danger.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 4, cod. pen.; The appeal must specifically challenge the factual and legal reasoning of the lower court; generic allegations without critical comparison to the contested judgment are inadmissible.

Parole chiave

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recidivism Article 99 Penal Code judicial reasoning inadmissible appeal social danger recidiva nell'infrazione imputazione di furto luogo del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 4, cod. pen.
- che il proposto motivo, con il quale si deduce, sotto l'egida del vizio di violazione dell'art. 99, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 5859 del 27/10/2011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO ANTONIO nato a GIAVENO il 01/03/1968 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; 7v7-

RITENUTO IN FATTO

- che ROMEO ANTONIO ricorre per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 6 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in data 23 ottobre 2016);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale si deduce, sotto l'egida del vizio di violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza nessun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (cfr. pag. 3), che ha dato conto, con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come i due episodi di furto in abitazione, alla luce dei numerosi precedenti penali dell'imputato, relativi in gran parte a reati contro il patrimonio, costituissero espressione di una sua più intensa capacità a delinquere - confermata, peraltro, anche da condanne per reati analoghi commessi successivamente - e di una sua accresciuta pericolosità sociale, in tale guisa attenendosi all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, in ordine all'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito in tema di recidiva; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a