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Ordinanza — n. 31625/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging trial court's fact-finding without specific error allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31625/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Delgrosso Mauro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for crimes under Articles 624 and 625 of the Penal Code, arguing against the court's evaluation of evidence. The court rejected these arguments because they merely proposed alternative interpretations of the facts without alleging specific, undeniable errors in the trial judges' reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against judgments of fact are inadmissible if they merely propose alternative interpretations of evidence without alleging specific, inopinable errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual error alternative interpretation proof evaluation Cassation procedure prodotto del reato furto aggravato delitto contro i beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELGROSSO MAURO nato a BORGOSESIA il 15/01/1970 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che DELGROSSO MAURO ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 25 novembre 2022, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Borgosesia dal luglio 2012 fino al 4 settembre 2015);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che tutti i proposti motivi, con i quali il ricorrente contesta l'affermazione di sua responsabilità per il delitto ascrittogli, non sono consentiti in questa sede, in quanto affidati a censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni (vedasi pagg. 4 - 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato specificatamente in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato), si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili, e decisivi loro fraintendimenti; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Preside