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Sentenza — n. 31624/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31624/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31624/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENINCASA DAVIDE nato a GENOVA il 28/01/1993 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Beníncasa Davide ricorre avverso la sentenza del 11.10.22 con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81 e 624 bis comma 2 cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituto da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31624/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, è manifestamente infondato, poiché secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza «in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2819 del 24/11/2014 Ud., Rv. 263589 - 01; d'altro canto ai fini della consumazione del reato di furto secondo la recente pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte del 25.5.2023, il fine di profitto, caratterizzante il dolo specifico, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale.

Parole chiave

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difesa contro le pratiche commerciali illecite diritto a un ricorso effettivo inutilizzabilità delle prove illecite appropriazione semplice azione di risarcimento danni da sequestro abbandono del procedimento per truffa
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENINCASA DAVIDE nato a GENOVA il 28/01/1993 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Beníncasa Davide ricorre avverso la sentenza del 11.10.22 con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81 e 624 bis comma 2 cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituto da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Peraltro, è manifestamente infondato, poiché secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza «in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2819 del 24/11/2014 Ud., Rv. 263589 - 01; d'altro canto ai fini della consumazione del reato di furto secondo la recente pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte del 25.5.2023, il fine di profitto, caratterizzante il dolo specifico, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 D E POSITATA Consigliere estensore Il Presidente