Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds of appeal regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ugiangbe Irabor inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of a conviction for aggravated theft, arguing a defect in the qualification of the facts and the determination of the sentence. The court rejected this claim because the grounds of appeal were found to be conclusively generic, indeterminate, and completely unrelated to the specific reasoning provided by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, and not specifically correlated to the reasons underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGIANGBE IRABOR nato il 06/06/1981 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a UGIANGBE IRABOR per il delitto di furto aggravato, meglio descritto in rubrica, commesso in Alba 1'11 gennaio 2019; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto contestato e di determinazione del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto indeterminate, dal momento che non sono state esplicitate le ragioni in fatto e in diritto che le sostengono, e, comunque, aspecifiche, perché per nulla correlate alle ragioni sottese alla decisone impugnata (in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare, cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato atto di come la pena inflitta all'imputato fosse pari al minimo edittale); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il President