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Ordinanza — n. 31620/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for mere complaints and repetitive arguments lacking specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31620/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Solomon Usua Favor's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of criminal liability and sentencing, arguing flaws in reasoning and application of procedural law. The court rejected these claims as mere complaints and repetitive arguments that failed to provide the specific, argumentative critique required by law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist merely of complaints or repetitive arguments that do not offer a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints repetitive arguments lack of specific critique procedural preclusion motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLOMON USUA FAVOR nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Solomon Usua Favor ricorre avverso la sentenza 18.10.22 con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 583 e 585 cod. pen. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione in ordine alla conferma della penale responsabilità dell'imputato ed inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 530 comma 1 e 2 cod. proc. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituti da mere doglianze in punto di fatto, ed inoltre sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Inoltre, tali motivi che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d