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Ordinanza — n. 31619/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual credibility, a matter reserved for the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31619/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Robertino Libiati's appeal inadmissible because it challenged the credibility of the victim's statements. The appellant argued a lack of motivation regarding the victim's credibility, but the court found this constituted mere factual complaints. The court ruled that assessing factual credibility is exclusively the province of the trial judge, not the cassation court.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine mere complaints regarding the credibility of facts or evidence, as the evaluation of factual elements is exclusively reserved to the court of first instance.

Parole chiave

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credibility assessment factual motivation cassation limits trial court powers inadmissible appeal difetto di motivazione carenza di credibilità oggettiva verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 609 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez.U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBIATI ROBERTINO nato a CORTEMAGGIORE il 29/05/1967 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Libiati Robertino ricorre avverso la sentenza del 7.10.22 con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate di cui all'art. 582, 585 comma 1, in relazione all'art. 577 ultimo comma, e 2 cod. pen. Ritenuto che con il primo ed unico motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in punto di credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 Giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente