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Ordinanza — n. 31618/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls aggravated theft conviction due to lack of private prosecution requirement under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31618/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance conviction for aggravated theft because the new law made the crime procedible only by private prosecution. The appellant argued that the victim had not filed a complaint within the statutory deadline, rendering the prosecution invalid. The court agreed, applying the principle of favor rei to the new procedural regime and dismissing the original judgment without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 4 c.p.; d.lgs. 150/2022: When subsequent laws differ regarding the conditions for prosecution, the more favorable law applies if an irrevocable judgment has not yet been pronounced, leading to the dismissal of proceedings lacking the required private complaint.

Parole chiave

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aggravated theft private prosecution favor rei principle procedibility conditions irrevocable judgment statutory deadline annulment without remittal aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 4 of the Criminal Code
150/2022, risulta oggi mutato il regime di procedibilità del reato di furto aggravato: l'art. 2 del d.lgs.
d.lgs. 150/2022
- che il ricorso è fondato limitatamente al rilievo di improcedibilità del reato di furto contestato alla ricorrente, posto che, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, risulta oggi mutato il regime di procedibilità del reato di furto aggravato: l'art.
Art. 624, comma 3 of the Criminal Code
150 del 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, stabilisce, infatti, che il delitto di furto aggravato è procedibile a querela di parte, salve le ipotesi di cui all'art. 624, comma 3, cod.
Art. 85, comma 1 of d.lgs. 150/2022
Art. 5-bis of d.l. 162/2022
150 del 2022 come modificato dall'art. 5 -bis d.l.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018
Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020
40150 del 21/06/2018, in motivazione; Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Rv.
Sez. 5, n. 3019 del 09/10/2019
279197; Sez. 5, n. 3019 del 09/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019
278656; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019
276651; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, Rv.
Sez. 4, n. 13577 del 16/01/2019
275924; Sez. 4, n. 13577 del 16/01/2019, Rv.
Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015
275709; Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEZZOSO JACQUELINE nato a GENOVA il 25/11/1990 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, pronunciata in data 11 ottobre 2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a VEZZOSO JACQUELINE per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatti commessi in Asti tra giugno 2016 e novembre 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, in data 6 gennaio 2023, l'imputata articolando un solo motivo; - che, con memoria depositata in data 25 maggio 2023, il difensore ha meglio lumeggiato il motivo di ricorso ed è tornato ad eccepire, che a seguito dell'entrata in vigore - in data 30 dicembre 2022, quindi in data antecedente alla scadenza del termine per la proposizione del presente ricorso per cassazione) - l'azione penale, esercitata nei confronti della ricorrente, non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità, posto che anche il delitto di furto aggravato è divenuto procedibile a querela di parte, che non si rinviene in atti;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è fondato limitatamente al rilievo di improcedibilità del reato di furto contestato alla ricorrente, posto che, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, risulta oggi mutato il regime di procedibilità del reato di furto aggravato: l'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, stabilisce, infatti, che il delitto di furto aggravato è procedibile a querela di parte, salve le ipotesi di cui all'art. 624, comma 3, cod. pen - che la connotazione 'bifronte' dell'istituto della querela, posto al confine tra il diritto penale sostanziale e il diritto penale processuale, è tale da giustificare la scelta della giurisprudenza di legittimità di aderire alla tesi della sua natura "mista", ossia sostanziale e processuale insieme (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, in motivazione; Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Rv. 279197; Sez. 5, n. 3019 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278656; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Rv. 276651; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, Rv. 275924; Sez. 4, n. 13577 del 16/01/2019, Rv. 275709; Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, Rv. 265999), di modo che le questioni sulla verifica della sua esistenza, ove ne sia sopraggiunta la necessità per effetto di successione di leggi nel tempo, devono essere risolte sulla base della regola di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen.:

«Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile>>, essa configurandosi alla stregua di elemento che entra a comporre il quadro per la determinazione dell'an e del quomodo di applicazione del precetto; - che, in effetti, la predetta condizione di procedibilità del reato non si rinviene in atti, non avendo la persona offesa presentato querela neppure entro il termine del 30 marzo 2023, stabilito dall'art. 85, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022 come modificato dall'art. 5 -bis d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199 (come è da desumersi dalla mancata comunicazione da parte della Procura della Repubblica di Asti, tempestivamente interpellata, circa l'esito positivo dell'adempimento imposto alla persona offesa). - che ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per mancanza di querela.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per mancanza di querela. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consiglie