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Ordinanza — n. 31616/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation on sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31616/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground of contesting the sentencing reasoning was deemed indeducible. The appellant argued for a specific critique of the sanction treatment, but the court found this merely repeated arguments already rejected at the appellate level without substantive analysis. Consequently, the court ruled that sentencing discretion falls within the trial judge's domain and is not reviewable in cassation unless the lower court failed to provide adequate reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The sentencing discretion of the trial judge regarding aggravating and mitigating circumstances is not subject to review in cassation proceedings, provided the lower court has offered congruous and specific reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion cassation inadmissibility lack of specific argumentation appellate review limits criminal procedure law riesame dell'entità pena gravità della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARQUINI FRANCO PAOLO nato a CARACAS( VENEZUELA) il 30/01/1988 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Tarquini Franco Paolo ricorre avverso la sentenza 28.10.22 con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 bis e 625 n.

2) e 4) cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ed inoltre non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.

Pen., non sindacabile nella presente sede ove assistito - come nel caso di specie - da congrua motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 giugno 2023 Il Consigliere