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Ordinanza — n. 31615/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of illogical reasoning in sentencing discretion regarding aggravated theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31615/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Lo Casto Alessio inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued that the sentencing judge failed to properly weigh generic mitigating circumstances against the aggravating factor of recidiva under Article 99 of the Penal Code. The court ruled that the first-instance judgment was sufficiently motivated and did not constitute an arbitrary exercise of discretion, thereby falling outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.; Art. 99 c.p.: Sentencing decisions involving the balance of mitigating and aggravating circumstances are subject to cassation review only if they result in illogical reasoning or lack sufficient motivation, as the court's discretion is valid when the chosen solution adequately realizes the concrete appropriateness of the penalty.

Parole chiave

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aggravated theft recidiva aggravante sentencing discretion illogical reasoning cassation inadmissibility assicurazione contro il furto furto aggravato furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.
Art. 99 c.p.
art. 69 comma 4 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CASTO ALESSIO nato a PALERMO il 22/12/1994 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Lo Casto Alessio ricorre avverso la sentenza del 12.7.22 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Precisato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), laddove prraltro nel caso di specie osta a un giudizio di prevalenza la ritenuta recidiva di cui al comma 4 dell'art.99 c.p., ex art. 69 comma 4 c.p.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno