Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31614/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic grievances violate procedural rules and lack specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31614/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds were generic complaints rather than specific legal arguments. The appellant criticized the lower court's evidence evaluation but merely repeated arguments already rejected on appeal without offering a distinct legal basis. Consequently, the court upheld the conviction for theft and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain specific legal grounds; generic grievances reiterating facts already decided by the appellate court are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grievances violation of law evidence evaluation procedural rules theft conviction Corte di Cassazione furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INSALATA CRISTIAN nato a NOVI LIGURE il 26/04/1977 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che INSALATA CRISTIAN ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 8 novembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2 e 61 n. 5 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso ad Alessandria il 6 aprile 2016);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale, sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, si censura l'operata valutazione delle prove, è generico e non consentito in questa sede, perché costituito da generiche doglianze in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello - puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pagg. 3 — 4 della sentenza impugnata, nelle quali si è dato congruamente conto degli elementi di fatto capaci di offrire dimostrazione del concorso del ricorrente nel furto contestato) - e volte ad ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Presidente