Cassation court dismisses appeal as generic grievances regarding false currency grossness are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonino Candela inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's finding that the forged banknotes were not grossly counterfeit, arguing for an alternative factual reconstruction. The court rejected these claims as generic grievances that merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level without new evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, comma 1, lett. c) c.p.p.: appeals based on generic complaints regarding the lack of motivation for the non-existence of gross counterfeiting are inadmissible when they merely repeat arguments already rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDELA ANTONINO nato a ERICE il 02/07/1953 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che CANDELA ANTONINO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 9 giugno 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 99, comma 4 e 455 cod. pen. (fatto commesso in Vita il 14 febbraio 2017);
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza del falso nummario grossolano, sono generici e non consentiti in questa sede, perché costituiti da generiche doglianze in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello, puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha adeguatamente motivato in ordine alla idoneità delle banconote a trarre in inganno una persona avente comune discernimento ed avvedutezza), e volte ad ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudice di merito nelle loro conformi decisioni; doglianze, peraltro, anche manifestamente infondate, atteso che per la giurisprudenza di legittimità «In tema di falso nunnmario, la grossolanità della contraffazione che dà luogo al reato impossibile si verifica solo quando il falso sia riconoscibile "ictu ocu/i" da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, tenendo conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota, ma altresì del suo normale uso e delle modalità e circostanze del suo scambio.» (Sez. 5, Sentenza n. 15122 del 18/02/2020, Rv. 279153); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presi