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Ordinanza — n. 31612/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and mere complaints lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31612/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 81, 624, and 625 of the Penal Code, citing a violation of Article 192 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the grounds were too generic, failed to specify the legal elements for the alleged violation, and consisted merely of complaints rather than specific, arguable criticisms.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, or consist solely of mere complaints without specific legal arguments that allow the court to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mere complaints Code of Criminal Procedure specific legal arguments motivi di cassazione aggravamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 cod. proc. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 192 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RALLO LOREDO nato a MONTIGLIO MONFERRATO il 29/01/1975 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Rallo Loredo ricorre avverso la sentenza del 22.9.22 con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 n.

2) cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Inoltre, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec