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Ordinanza — n. 31611/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints lacking specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31611/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Vincenzo Costantino's appeal against a second-instance criminal judgment inadmissible. The appellant argued for a violation of law and insufficient reasoning regarding aggravating circumstances and recidivism, but the court found these points to be mere complaints reiterating facts already examined. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific legal argumentation required by law, resulting in its dismissal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists merely of complaints without specific legal argumentation, as it fails to perform the critical function required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints lack of argumentation criminal procedure Supreme Court review motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO VINCENZO nato a TORINO il 08/06/1968 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Costantino Vincenzo ricorre avverso la sentenza del 30.9.2022 con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81, 624 bis e 625 comma 2 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro meramente reiterative di aspetti già vagliati dal giudice del gravame ( si veda pag. 4), dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la manifesta illogicità e la carenza della motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante contestata, è manifestamente infondato al pari di quello sulla recidiva dal momento che entrambe le questioni qui riproposte sono state già affrontate e argomentate adeguatamente nella sentenza impugnata (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) Inoltre, con riguardo alla sussistenza della recidiva il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec