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Ordinanza — n. 31610/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific grounds in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31610/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically contest the court's reasoning regarding the aggravating circumstance in the appeal stage. The appellant argued against the exclusion of an aggravating factor under Article 625, but the court noted this ground was not previously raised as a specific motive of appeal. Consequently, the court ruled that the appeal violates procedural requirements for admissibility and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals must specifically cite grounds of objection; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal failure specific grounds procedural requirement appeal stage court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 625 n. 7 cod. pen.
Rilevato che Melia Mykola ricorre avverso la sentenza del 23.6.22 con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.
Art. 131 bis cod. pen.
Ed è insindacabile nella presente sede ove assistita - come nel caso di specie - da congrua motivazione; lo stesso deve affermarsi con riferimento alla valutazione della non ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p.
Art. 132 cod. Pen.
Art. 133 cod. Pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
art. 131 bis c.p
Ed è insindacabile nella presente sede ove assistita - come nel caso di specie - da congrua motivazione; lo stesso deve affermarsi con riferimento alla valutazione della non ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIA MYKOLA nato il 04/08/1996 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Melia Mykola ricorre avverso la sentenza del 23.6.22 con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.

7) cod. pen., confermando nel resto. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, oltre che dallo stesso atto di appello.

Considerato che le altre censure con cui si contesta la violazione dell'art.131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla pena irrogata sono manifestamente infondate, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. Pen. Ed è insindacabile nella presente sede ove assistita - come nel caso di specie - da congrua motivazione; lo stesso deve affermarsi con riferimento alla valutazione della non ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p. (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 202