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Ordinanza — n. 31608/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding evidence rules and accomplice liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31608/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated evidence evaluation rules and failed to properly qualify the crime as personal instigation. The court rejected these claims, noting that procedural violations do not automatically render judgments void and that the appellant's conduct sufficiently contributed to the theft.

Regesto Legislator

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Art. 192, 533, 606 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 110 cod. pen.: Appeals based on alternative interpretations of evidence or lack of accomplice liability are inadmissible unless specific distortions are alleged, as the court of last instance cannot substitute its own evaluation of facts.

Parole chiave

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inadmissibility appeal evidence evaluation rules accomplice liability personal instigation procedural nullity imputazione di furto violazione di domicilio furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, poiché l'inosservanza delle suddette disposizioni non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art.
Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
533 dello stesso codice, poiché l'inosservanza delle suddette disposizioni non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.
Art. 110 cod. pen.
art. 110 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
3 - 4 della sentenza impugnata) (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALDI AMED nato a PALERMO il 26/08/1996 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che KHALDI AMED propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 21 aprile 2022, di conferma della condanna inflittagli dal Tribunale di Marsala per il delitto cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen. (fatto commesso in Castelvetrano in data 2 dicembre 2017);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, è manifestamente infondato laddove si duole della violazione delle regole di valutazione della prova di cui all'art.192 cod. proc. pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, poiché l'inosservanza delle suddette disposizioni non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.

c) cod. proc. pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), mentre non è consentito nel presente giudizio di legittimità laddove articola censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, giacché diretta a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, senza allegare specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 3 - 4 della sentenza impugnata) (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, con il quale si censura l'omessa riqualificazione del fatto alla stregua del delitto di favoreggiamento personale, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo il quale «Ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.

Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti» (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Rv. 229200); il che riproduce quanto verificatosi nel caso al vaglio, in cui, secondo la plausibile ricostruzione di entrambi i giudici di merito, il ricorrente aveva offerto un significativo contributo materiale alla realizzazione del furto con strappo, agevolando la fuga del correo successivamente alla sottrazione della borsa, sia pure sulla base di una 'intesa istantanea' (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il cons