Ordinanza — n. 31606/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTAMARIA ANTONINO nato a LICATA il 13/11/1973 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di SANTAMARIA ANTONINO avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Agrigento per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, 61, n. 2 e 635, comma 2 cod. pen, unificati sotto il vincolo della continuazione; - che avverso la sentenza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione; - che il motivo è inammissibile, posto che replica la medesima genericità riscontrata nei motivi di gravame; e ciò, sia con riferimento al punto relativo alla prova della responsabilità dell'imputato, fondata sul certo riconoscimento della sua persona da parte del testimone oculare dei fatti; sia con riferimento al profilo della sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede dei beni oggetto materiale dei reati contestati, ancora una volta fraintesa dal ricorrente, che continua ad appuntare le proprie doglianze sulla natura o funzione pubblica degli stessi, senza così cogliere la ratio decidendi - ossia, la minorata difesa dei beni medesimi in quanto posti fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario - della statuizione impugnata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31606/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, 61, n. 2 e 635, comma 2 cod. pen, unificati sotto il vincolo della continuazione; - che avverso la sentenza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione; - che il motivo è inammissibile, posto che replica la medesima genericità riscontrata nei motivi di gravame; e ciò, sia con riferimento al punto relativo alla prova della responsabilità dell'imputato, fondata sul certo riconoscimento della sua persona da parte del testimone oculare dei fatti; sia con riferimento al profilo della sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede dei beni oggetto materiale dei reati contestati, ancora una volta fraintesa dal ricorrente, che continua ad appuntare le proprie doglianze sulla natura o funzione pubblica degli stessi, senza così cogliere la ratio decidendi - ossia, la minorata difesa dei beni medesimi in quanto posti fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario - della statuizione impugnata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTAMARIA ANTONINO nato a LICATA il 13/11/1973 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di SANTAMARIA ANTONINO avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Agrigento per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, 61, n. 2 e 635, comma 2 cod. pen, unificati sotto il vincolo della continuazione; - che avverso la sentenza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione; - che il motivo è inammissibile, posto che replica la medesima genericità riscontrata nei motivi di gravame; e ciò, sia con riferimento al punto relativo alla prova della responsabilità dell'imputato, fondata sul certo riconoscimento della sua persona da parte del testimone oculare dei fatti; sia con riferimento al profilo della sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede dei beni oggetto materiale dei reati contestati, ancora una volta fraintesa dal ricorrente, che continua ad appuntare le proprie doglianze sulla natura o funzione pubblica degli stessi, senza così cogliere la ratio decidendi - ossia, la minorata difesa dei beni medesimi in quanto posti fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario - della statuizione impugnata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden