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Ordinanza — n. 31601/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31601/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31601/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARASCO ROSA nato a CARMAGNOLA il 23/07/1973 avverso l'ordinanza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputata Marasco Rosa ricorre avverso l'ordinanza del 5.10.22 con cui la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello del Pm - che aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Asti che aveva condannato l'imputata in ordine al reato di furto lamentando l'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche e in ogni caso la ridotta determinazione della pena. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione dell' art. 129 c.p.p. è manifestamente infondato prospettando enunciato ermeneutico in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avendo peraltro la corte di appello proceduto a declaratoria di inammissibilità dell'appello, oltre che palesemente generico non prospettando specificamente la eventuale causa di non punibilità che si sarebbe dovuta rilevare nel caso di specie, limitandosi per altro verso esso a sindacare la affermazione di responsabilità contenuta nella pronuncia di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 129 c.p; Ordinanza — n. 31601/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario pena pecuniaria non riscuotibile impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 129 c.p
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione dell' art. 129 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARASCO ROSA nato a CARMAGNOLA il 23/07/1973 avverso l'ordinanza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputata Marasco Rosa ricorre avverso l'ordinanza del 5.10.22 con cui la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello del Pm - che aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Asti che aveva condannato l'imputata in ordine al reato di furto lamentando l'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche e in ogni caso la ridotta determinazione della pena. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione dell' art. 129 c.p.p. è manifestamente infondato prospettando enunciato ermeneutico in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avendo peraltro la corte di appello proceduto a declaratoria di inammissibilità dell'appello, oltre che palesemente generico non prospettando specificamente la eventuale causa di non punibilità che si sarebbe dovuta rilevare nel caso di specie, limitandosi per altro verso esso a sindacare la affermazione di responsabilità contenuta nella pronuncia di primo grado.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 giugno