Cassation court dismisses appeal on sentencing as sentencing discretion belongs to trial judges under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's sentencing was motivated improperly. The appellant argued the sentence was excessive, but the court held that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the trial judge's authority under the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation cannot review the sentencing discretion of the trial judge regarding the gradation of the penalty, as this remains within the exclusive competence of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARCISI° LUCIANO nato a ROMA il 30/10/1974 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Narcisio Luciano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per il reato a lui ascritto, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 624, 625 comma 1, n.
2) e 7). Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso con cui si contesta vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento ed, inoltre, che contestando l'eccessività della pena, tale motivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci