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Ordinanza — n. 31599/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31599/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31599/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARCELLO DARIO nato a ACQUI TERME il 20/12/1984 VARDANEGA SONIA nato a CUORGNE' il 12/08/1988 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31599/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Marcello Dario e Vardanega Sonia ricorrono avverso la sentenza del 26.10.22 con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 624 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto dagli imputati, mediante due atti separati, deduce l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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imputazione di furto truffa aggravata reato continuato tentata estorsione furto di lieve entità saccheggio

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto dagli imputati, mediante due atti separati, deduce l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARCELLO DARIO nato a ACQUI TERME il 20/12/1984 VARDANEGA SONIA nato a CUORGNE' il 12/08/1988 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Marcello Dario e Vardanega Sonia ricorrono avverso la sentenza del 26.10.22 con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 624 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto dagli imputati, mediante due atti separati, deduce l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato ed inoltre non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27