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Ordinanza — n. 31596/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for inadmissibility of sentencing review and logical argumentation challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31596/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Semeraro Vito inadmissible, rejecting his challenge to the lower court's conviction for aggravated theft of electricity. The appellant argued the first-instance judgment suffered from illogical reasoning and excessive sentencing, but the court held that cassation review is strictly limited to legal errors, not factual re-evaluation or sentencing discretion. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, 600 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or assess the logical soundness of the lower court's reasoning, as sentencing discretion and factual assessment remain within the exclusive domain of the court of first instance.

Parole chiave

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cassation review limits sentencing discretion factual re-evaluation logical argumentation inadmissible appeal aggravated theft court of first instance motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 132 cod. peri.
Art. 133 cod. peri.
Art. 81 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMERARO VITO nato a CAROVIGNO il 19/10/1960 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Semeraro Vito ricorre avverso la sentenza del 15.12.2021 con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato continuato di energia elettrica di cui agli artt. 81, 624 comma 1, 2 e 3 e 625 n.

2) cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali (peraltro offerta mediante stralcio di interrogatorio) o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); in ogni caso il motivo è manifestamente infondato essendo riscontrabile l'adeguatezza della motivazione su quanto si reitera nel ricorso in scrutinio. Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peri., non sindacabile ove sorretto, come nel caso di specie, da idonea motivazione (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci