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Ordinanza — n. 31595/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31595/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31595/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATI ANGELINA nato a CROTONE il 25/05/1981 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Salvati Angelina ricorre avverso la sentenza del 21.9.22 con cui la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto la ricorrente dal reato di cui al capo A (artt. 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen.), rideterminando la pena inflitta per il residuo reato di cui all'art. 55 comma 9 D.Lgs. 231/2007 nella misura di mesi otto di reclusione, confermando il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali (che vengono peraltro, nel caso di specie, offerti mediante stralci dai contesti di riferimento) o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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art. 55 comma 9 D.Lgs. 231/2007; Ordinanza — n. 31595/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione censure procedurali revoca dell'opposizione conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 55 comma 9 D.Lgs. 231/2007
pen.), rideterminando la pena inflitta per il residuo reato di cui all'art. 55 comma 9 D.Lgs. 231/2007 nella misura di mesi otto di reclusione, confermando il beneficio della sospensione condizionale della pena.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATI ANGELINA nato a CROTONE il 25/05/1981 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvati Angelina ricorre avverso la sentenza del 21.9.22 con cui la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto la ricorrente dal reato di cui al capo A (artt. 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen.), rideterminando la pena inflitta per il residuo reato di cui all'art. 55 comma 9 D.Lgs. 231/2007 nella misura di mesi otto di reclusione, confermando il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali (che vengono peraltro, nel caso di specie, offerti mediante stralci dai contesti di riferimento) o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso ill8 marzo 20230-q' Ge61-50 2o2-b Il C