Ordinanza — n. 31385/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDONI MORENO nato il 09/08/1952 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; k OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Moreno Baldoni avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso ripropone questioni, in punto di fatto e di valutazione delle prove, esaustivamente valutate dal giudice di merito, con motivazione immune da manifesta illogicità o contraddittorietà e, quindi, non sindacabile in questa sede (in ordine all'idoneità di una "spinta" ad integrare la nozione di violenza, si veda p.2); ritenuto che il motivo di ricorso concernente la recidiva è generico, non confrontandosi con la logica e congrua motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata (si veda p.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31385/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDONI MORENO nato il 09/08/1952 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; k OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Moreno Baldoni avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso ripropone questioni, in punto di fatto e di valutazione delle prove, esaustivamente valutate dal giudice di merito, con motivazione immune da manifesta illogicità o contraddittorietà e, quindi, non sindacabile in questa sede (in ordine all'idoneità di una "spinta" ad integrare la nozione di violenza, si veda p.2); ritenuto che il motivo di ricorso concernente la recidiva è generico, non confrontandosi con la logica e congrua motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata (si veda p.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDONI MORENO nato il 09/08/1952 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; k OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Moreno Baldoni avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso ripropone questioni, in punto di fatto e di valutazione delle prove, esaustivamente valutate dal giudice di merito, con motivazione immune da manifesta illogicità o contraddittorietà e, quindi, non sindacabile in questa sede (in ordine all'idoneità di una "spinta" ad integrare la nozione di violenza, si veda p.2); ritenuto che il motivo di ricorso concernente la recidiva è generico, non confrontandosi con la logica e congrua motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata (si veda p.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pre4iderjte