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Ordinanza — n. 31383/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31383/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31383/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONI MICHEL nato a MOLINELLA il 30/04/1973 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Michel Mazzoni avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso concernente l'avvenuto riconoscimento della recidiva è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (nella sentenza impugnata, in particolare, è stata compiuta quella valutazione complessiva del fatto, anche alla luce dei precedenti, dalla quale ritenere i presupposti per l'applicazione dell'aggravante); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31383/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONI MICHEL nato a MOLINELLA il 30/04/1973 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Michel Mazzoni avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso concernente l'avvenuto riconoscimento della recidiva è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (nella sentenza impugnata, in particolare, è stata compiuta quella valutazione complessiva del fatto, anche alla luce dei precedenti, dalla quale ritenere i presupposti per l'applicazione dell'aggravante); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato procedura di revisione penale riesame dell'entità pena impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONI MICHEL nato a MOLINELLA il 30/04/1973 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Michel Mazzoni avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso concernente l'avvenuto riconoscimento della recidiva è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (nella sentenza impugnata, in particolare, è stata compiuta quella valutazione complessiva del fatto, anche alla luce dei precedenti, dalla quale ritenere i presupposti per l'applicazione dell'aggravante); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere