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Ordinanza — n. 31380/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic ground argument already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31380/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found this ground merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Bologna. Consequently, the court upheld the lower court's decision regarding the gravity of the offense and the appellant's elusiveness post-release.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it is specific only in form but lacks specific content, as it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal repetitive argument Court of Cassation procedural costs azione civile gravi addebiti penali motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DADI KHALID nato il 11/11/1988 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; >è OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Khalid Dadi avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto il motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (nella sentenza impugnata è stata valorizzata la gravità del fatto, evidenziandosi come il ricorrente una volta evaso si è reso irreperibile); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pre id nte