Cassation court dismisses appeals against conviction for obstruction of public official duties under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three brothers against the Court of Appeal's conviction inadmissible. The appellants argued that the public official was not about to perform a specific act and that the defendants were not intimidated, while also claiming errors in evidence and sentencing. The court rejected these claims, affirming that the general obstruction of a public official's duties was established by the physical assaults and threats used to force the mayor to intervene for their mother's housing benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible when the lower court's reasoning on the constitution of the crime and the assessment of evidence is logical, exhaustive, and not subject to criticism for lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCARCIA ALDO nato a TARANTO il 27/10/1963 SCARCIA SANTINA nato a TARANTO il 03/09/1952 SCARCIA FRANCESCO nato a TARANTO il 17/02/1956 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; ,,2>< OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti da Scarcia Aldo, Santina e Francesco risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito e, comunque, manifestamente infondati; considerato, invero, che, quanto al primo motivo - afferente alla configurabilità del reato di cui all'art. 336 cod. pen., in relazione alla circostanza che il pubblico ufficiale non fosse in procinto di compiere un atto d'ufficio e che lo stesso non fosse risultato impaurito dalla condotta subìta - la Corte d'appello ha, con motivazione logica ed esaustiva, ritenuto pienamente integrata la fattispecie contestata, dal momento che Scarcia Santina colpiva il Sindaco con calci e schiaffi e i due fratelli proferivano minacce nei confronti del predetto, al fine di costringerlo ad intercedere a beneficio della madre per ottenere l'assegnazione di un alloggio popolare (cfr. pag. 5); evidenziando correttamente l'irrilevanza, ai fini dell'art. 336 cod. pen., di un ostacolo al compimento di uno specifico servizio, essendo sufficiente una coazione relativa al complesso delle competenze e delle funzioni del pubblico ufficiale; ritenuto che alle medesime conclusioni si espone il motivo di ricorso afferente al vizio di motivazione in ordine alla prova delle condotte contestate a Scarcia Aldo e Francesco, essendo stato accertato il compimento di un'attività minatoria nei confronti del pubblico ufficiale da parte dei predetti (cfr. sentenza di primo grado, pag. 6); considerato, infine, che i motivi afferenti all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono manifestamente infondati, avendo la Corte d'appello - con motivazione, per come argomentata, non censurabile in sede di legittimità - congruamente ritenuto le gravi modalità dell'azione e l'intensità del dolo dimostrato dai ricorrenti ostativi ad un giudizio di tenuità dell'offesa nonché alla concessione delle circostanze attenuanti;
P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consiglier