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Ordinanza — n. 31377/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for threats under Article 336 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31377/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of threats. The appellant, Benali Mohamed, challenged the finding that his statements constituted a threat capable of disturbing a public official's duties. The court ruled that the appellate court correctly identified the statements as having the potential to cause unjust harm and disrupt official functions, thus rejecting the claim of insufficient evidence.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; The court established that statements are legally characterized as threats when they objectively possess the capacity to cause unjust harm and disturb the performance of a public official's institutional duties.

Parole chiave

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threats under Article 336 public official duties inadmissible appeal criminal conviction upheld idoneità minatoria violenza o minaccia contro le autorità limiti della libertà d'espressione minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Benali Mohamed, nato in Algeria il 11.10.1996 avverso la sentenza del 28/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in ordine al reato di cui all'art.336 cod. pen., propone un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, invero, che deve ritenersi corretta la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto le frasi proferite dal ricorrente caratterizzate da idoneità minatoria, dal momento che prospettavano un danno ingiusto e che risultavano idonee a turbare il pubblico ufficiale nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/06/2