Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and failure to deduce recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Marco De Vittorio inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The court found the first argument regarding the duty of custody merely reproduced previously rejected points without new evidence, while the second argument on mitigating circumstances lacked concrete elements to alter the assessment of the defendant's personality. Furthermore, the third argument concerning recidivism was not properly deduced in the appellate proceedings, leading to the dismissal of the entire request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected by the lower court without presenting new elements, fails to deduce specific grounds like recidivism in the second instance, or lacks concrete facts to challenge the assessment of the defendant's personality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITTORIO MARCO nato a GALLIPOLI il 15/09/1983 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco De Vittorio avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto il primo motivo di ricorso, concernente nsussistenza della te.A s-41en violazione del dovere di custodia del bene pignorato, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (nella sentenza impugnata, in particolare, si dà atto che i beni risultavano asportati dal luogo ove custoditi al momento del pignoramento, né risulta in alcun modo che il ricorrente abbia messo a disposizione i predetti beni indicando il luogo di detenzione); ritenuto che il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non si confronta con le puntuali osservazioni contenute nella sentenza impugnata, lì dove si attesta la presenza di precedenti incompatibili con una valutazione favorevole della personalità del ricorrente, il quale, peraltro, non ha fornito elementi concreti e diversi per ritenere la minor offensività della condotta; ritenuto che il terzo motivo, relativo al riconoscimento della recidiva, non era stato dedotto in appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pres