Italian Court dismisses appeals as mere factual complaints not admissible in legitimacy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Ardito Crocifisso and Antonio Fanizza inadmissible. The appellants argued against the lower court's findings regarding the existence of the crime and the lack of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they constituted mere factual grievances already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARDITO CROCIFISSO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 14/10/1990 FANIZZA ANTONIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 27/06/1992 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Crocifisso Ardito e Antonio Fanizza avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso di entrambi gli imputati in ordine alla sussistenza del reato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3-5, sulla sussistenza dell'allontanamento dalle rispettive abitazioni ove i predetti si trovavano agli arresti domiciliari, nonché le valutazione in ordine all'offensività della condotta, atteso che il sia pur limitato allontanamento consentiva ai ricorrenti di incontrarsi); ritenuto che il secondo motivo di ricorso formulato da Fanizza e relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è reiterativo dei motivi d'appello e non si confronta con la puntuale motivazione resa sui punto (p.5); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pres d