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Ordinanza — n. 31371/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31371/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31371/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSALA ALESSANDRO nato a ROMA il 28/02/1991 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Marsala Alessandro avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto i motivi di ricorso, concernenti l'omesso riconoscimento della tenuità del fatto (anche alla luce della condotta susseguente) e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono generici meramente riproduttivp di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la tenuità del fatto è stata esclusa con motivazione immune da censure, né può rilevare il semplice fatto che il ricorrente si sia successivamente scusato con gli operanti per l'accaduto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31371/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSALA ALESSANDRO nato a ROMA il 28/02/1991 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Marsala Alessandro avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto i motivi di ricorso, concernenti l'omesso riconoscimento della tenuità del fatto (anche alla luce della condotta susseguente) e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono generici meramente riproduttivp di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la tenuità del fatto è stata esclusa con motivazione immune da censure, né può rilevare il semplice fatto che il ricorrente si sia successivamente scusato con gli operanti per l'accaduto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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asserzione difendibile allegazioni d'asilo contraddittorie domanda d'asilo di cittadino albanese esame di cassazione riesame della domanda d'asilo responsabilità penale dei minori
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSALA ALESSANDRO nato a ROMA il 28/02/1991 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Marsala Alessandro avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto i motivi di ricorso, concernenti l'omesso riconoscimento della tenuità del fatto (anche alla luce della condotta susseguente) e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono generici meramente riproduttivp di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la tenuità del fatto è stata esclusa con motivazione immune da censure, né può rilevare il semplice fatto che il ricorrente si sia successivamente scusato con gli operanti per l'accaduto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pres d n