Criminal appeal dismissed for being merely repetitive of already decided facts regarding dangerous escape and joint criminal responsibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for a crime involving dangerous escape on a motorcycle and joint criminal responsibility. The court rejected these claims as they merely reproduced facts and legal reasoning already thoroughly examined and dismissed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal that merely reiterates facts and legal arguments already fully examined and rejected by the court of first instance is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMRI AHMED nato il 18/01/1987 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ahmed Amri avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto i motivi di ricorso, concernenti la sussistenza del reato e il riconoscimento della responsabilità a titolo di concorso, sono meramente riproduttivp di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giurid,ici dal giudice di merito (nella sentenza impugnata, in at4t eua (Ke_ particolare, sijl ricorrente - trasportato a bordo di un motociclo - non si fermava all'Alt, iniziando una fuga con modalità di per sé pericolose; in ordine alla sua volontaria partecipazione alla condotta criminosa, è stato segnalato che il ricorrente, dopo essere caduto, tentava di darsi alla fuga unitamente al conducente, il che dimostra la comune volontà anche nella fase iniziale della condotta); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presi e