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Ordinanza — n. 31367/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic criticisms are inadmissible and merits were already properly reviewed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31367/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hajri Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime specified in Article 337 of the Penal Code, arguing against the specific intent and the severity of the sentence. The court rejected these claims as generic criticisms that merely reproduced issues already adequately examined and dismissed by the lower court regarding the defendant's voluntary aggressive conduct and prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Generic criticisms and mere reproductions of issues already decided by the court of first instance are inadmissible as they do not constitute a new ground for appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic criticisms specific intent Article 337 Penal Code court costs and fine divieto di molestie capacità di subire la carcerazione divieto di rappresentanza dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Hajri Mohamed, nato in Tunisia il 04/10/1979 avverso la sentenza del 27/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza del dolo specifico alla luce delle concrete modalità della condotta dalle quali emergeva la volontarietà e consapevolezza delle azioni aggressive realizzate; quanto al trattamento punitivo, il giudice del gravame ha ritenuto equo quello irrogato dal primo giudice che si discosta di poco dal minimo edittale, ostando alla concessione della sospensione condizionale della pena i precedenti penali specifici dell'imputato.

Infine, non risulta dedotto in appello il motivo relativo al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d