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Ordinanza — n. 31363/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in sentencing choice justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31363/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Bozzone inadmissible regarding the choice of detention over a fine for the crime of theft. The appellant argued that the lower court's reasoning was insufficient to justify the heavier penalty, but the court found no manifest illogicality or contradiction in the decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 348 cod.pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal challenging the choice between detention and a fine is inadmissible if the lower court's reasoning does not exhibit manifest illogicality or contradiction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing choice detention manifest illogicality standard theft penalty selection procedural dismissal grounds sanzione disciplinare dell'avvocato sanzioni pecuniarie pene e misure

Disposizioni normative citate

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Art. 348 cod.pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 348 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOZZONE ALESSANDRO nato a VENEZIA il 13/06/1966 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Bozzone avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 348 cod.pen., con riferimento alla scelta di irrogare la pena detentiva, anzichè quella pecuniaria, non si confronta con gli elementi specificamente indicati nella sentenza impugnata che sono stati ritenuti idonei a giustificare l'applicazione della sanzione più grave; ritenuto che le censure si sostanziano in una mera critica, senza che emerga la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, che ha concluso in tal senso.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consiglie