Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific elements for non-prosecution benefit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible and ordered the payment of court costs. The appellant challenged a conviction for theft, arguing non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but failed to provide specific positive elements required by the lower court. The court rejected the appeal because the argument was generic, lacked factual support, and did not address the specific reasoning of the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal challenging a conviction for theft based on non-prosecution benefits is inadmissible if it is generic and fails to indicate the specific positive elements necessary to recognize the invoked benefit.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDIFICANTE SABINO nato a ACERRA il 29/07/1983 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per itreath di cui aCart. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica oltre che manifestamente infondata; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata)A e alla inconfigurabilità della causa di non punibilità di cuì all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento del beneficio invocato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il