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Ordinanza — n. 31362/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific elements for non-prosecution benefit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31362/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible and ordered the payment of court costs. The appellant challenged a conviction for theft, arguing non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but failed to provide specific positive elements required by the lower court. The court rejected the appeal because the argument was generic, lacked factual support, and did not address the specific reasoning of the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal challenging a conviction for theft based on non-prosecution benefits is inadmissible if it is generic and fails to indicate the specific positive elements necessary to recognize the invoked benefit.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal rejection non-prosecution benefit Article 131-bis Penal Code theft conviction appeal esenzione dalla pena sanzioni pecuniarie abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
4 della sentenza impugnata)A e alla inconfigurabilità della causa di non punibilità di cuì all'art. 131-bis cod. pen. (cfr.
art. 131-bis cod. pen
4 della sentenza impugnata)A e alla inconfigurabilità della causa di non punibilità di cuì all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDIFICANTE SABINO nato a ACERRA il 29/07/1983 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per itreath di cui aCart. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica oltre che manifestamente infondata; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata)A e alla inconfigurabilità della causa di non punibilità di cuì all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento del beneficio invocato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il