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Ordinanza — n. 31360/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded criticism of lower court's criminal liability reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31360/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for a specific offense, but the court found the grounds generic and unsupported. The lower court's reasoning regarding criminal liability was deemed logical, coherent, and precise, rendering the appeal's criticism manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds consist of generic and manifestly unfounded criticism of the lower court's logical and coherent reasoning on criminal liability.

Parole chiave

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criminal liability reasoning generic appeal grounds inadmissible appeal Cassation procedure procedural costs riscossione di pene pecuniarie sanzioni penali responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARI DANIELE nato a ARZIGNANO il 26/12/1987 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per reatO di cui non, art. 336 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica oltre che manifestamente infondata; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/0