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Ordinanza — n. 31356/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of retroactivity for new laws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31356/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the application of new leniency laws and a specific mitigating circumstance, but the court found these arguments generic and unsupported by the lower court's record. The decision relied on the principle that new legislation lacks retroactive effect for crimes committed before January 1, 2020, and the failure to provide specific counter-arguments to the appellate ruling.

Regesto Legislator

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Art. 344-bis c.p.p.; Art. 133 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to address the lower court's specific reasoning, and if the appellant incorrectly assumes new procedural or substantive laws apply retroactively to crimes committed prior to their enactment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds retroactivity of law procedural costs Cassa delle ammende ritardo ingiustificato dell'azione penale condono delle spese procedurali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 344-bis c.p.p.
Art. 133 c.p.p.
art. 344-bis cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSOTTA FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 01/02/1968 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Cassotta avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente la mancata dichiarazione di improcedibilità ex art. 344-bis cod.proc.pen., è manifestamente infondato, atteso che il procedimento concerne un reato commesso in epoca antecedente il 1 gennaio 2020 e, per consolidata giurisprudenza, la nuova normativa non ha portata retroattiva; ritenuto che il motivo concernente il diniego della particolare tenuità è generico, in quanto non si confronta con le puntuali argomentazioni rese dalla Corte di appello (p.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consiglie