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Ordinanza — n. 31353/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic contestations ignoring lower court's merit findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31353/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ahmetovic Entony inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed generic and failed to address the specific, binding merit evaluations made by the Court of Appeal of Bologna. Consequently, the court rejected the request to review the lower court's decision on the particular leniency of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is limited to generic objections regarding the lack of recognition of particular leniency without confronting the specific and binding merit evaluations established by the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic contestations binding merit findings particular leniency Cassation procedure attenuazione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva pena complementare

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ENTONY nato a RIMINI il 15/03/1995 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ahmetovic Entony avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso si limita a generiche contestazioni in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, omettendo di confrontarsi con le plurime e puntuali valutazioni di merito - insindacabile in questa sede - evidenziate nella sentenza impugnata (si veda p.2-3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente