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Ordinanza — n. 31352/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to deduce generic mitigating circumstances and lack of specific reasoning on particular leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31352/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Forciero's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground infounded because a brief absence from home to speak with a social service warder constituted the crime of abandonment under Article 385 of the Penal Code. Furthermore, the appeal was rejected because the claim regarding generic mitigating circumstances was not expressly raised in the second instance, and the argument on particular leniency lacked specific motivation from the Court of Appeal regarding the non-occasional nature of the conduct.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the claim for generic mitigating circumstances was not expressly deduced in the second instance, and the claim for particular leniency is rejected due to the absence of specific reasoning by the Court of Appeal on the non-occasional nature of the conduct.

Parole chiave

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abandonment crime generic mitigating circumstances particular leniency inadmissible appeal social service warder aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 385 cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORCIERI GIOVANNI nato a PALERMO il 23/11/1985 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Forciero avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'allontanamento, anche se di breve durata, integra il reato di cui all'art. 385 cod.pen., peraltro, nel caso di specie il ricorrente era uscito di casa per parlare con soggetto in affidamento in prova ai servizi sociali; rilevato che il motivo concernente il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche è inammissibile, non essendo stato espressamente dedotto in appello; rilevato che, per quanto concerne il motivo di ricorso relativo al mancato riconosciuto della particolare tenuità del fatto, il ricorrente non si confronta con la puntuale motivazione resa dalla Corte di appello, volta ad evidenziare la non occasionalità della condotta (p.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigl