Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of confrontation with appellate court's substantive reasoning on sentencing and crime elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gianluca Esposito inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellate court had provided a non-merely apparent motivation that thoroughly addressed the rejection of the appeal regarding both sentencing and crime elements. Since the cassation appeal did not confront these substantive arguments, the court ruled the appeal inadmissible under procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised do not confront the substantive reasoning provided by the appellate court in its judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIANLUCA nato a SAN DONATO MILANESE il 05/05/1982 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianluca Esposito avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che con un unico motivo si contesta il vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell'apparenza della stessa, sia in relazione alla commisurazione della pena, che all'individuazione degli elementi costitutivi del reato; ritenuto che, su entrambi gli aspetti (si veda p.2 per l'accertamento in fatto e p.3 per la determinazione della pena), la Corte di appello ha reso una motivazione non meramente apparente che, sia pur sinteticamente, ha dato ampiamente conto delle ragioni del rigetto dell'appello, argomenti con i quali il ricorso in cassazione non si confronta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il id