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Ordinanza — n. 31349/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic contestations without specific arguments on sentencing or recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31349/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ayoub Targhal against the Milan Court of Appeal inadmissible. The appellant offered only generic objections regarding the punitive treatment without addressing the specific arguments raised by the lower court concerning sentence calculation and recidivism recognition. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic complaints without specific arguments addressing the lower court's reasoning on sentencing or recidivism.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints sentencing calculation recidivism recognition procedural costs Cassation jurisdiction specific arguments required modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARGHAL AYOUB nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ayoub Targhal avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso si limita a generiche contestazioni in ordine al trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi con le specifiche - per quanto sintetiche - osservazioni svolte dalla Corte di appello in ordine alla commisurazione della pena ed al riconoscimento della recidiva (si veda p.5/6) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de