Cassation appeal dismissed for genericity; failure to address specific recidivism arguments under Art. 131-bis penal code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for leniency based on the particular mildness of the facts, but the court noted this issue was already rejected in the appellate court for being too generic. The decision rests on the failure of the current petition to engage with the specific arguments regarding the repetition of conduct required by Article 131-bis of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal challenging the recognition of particular mildness of facts is inadmissible if it lacks specific arguments addressing the elements of recidivism and fails to confront the precise reasoning of the lower court.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRAME VALENTINA nato a GALLARATE il 14/01/1992 avverso l'ordinanza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Valentina Beltrame avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che con un unico motivo deduce il mancato riconoscimento della particolare tenuità dei fatto; rilevato che, con motivazione immune da censure, analoga questione era stata dichiarata inammissibile in appello per la genericità dell'impugnazione; rilevato che il ricorso, così come l'atto di appello, non si confrontano con le puntuali argomentazioni poste a sostegno della reiterazione della condotta, ritenuta incompatibile con la fattispecie di cui all'art. 131-bis cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere